Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
p-bis) la garanzia di cui alle precedesti lettere c) e n) può essere utilizzata dall'impresa, a sua scelta, per operazioni di aumento del capitale sociale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991 n. 317. In questo caso la percentuale di garanzia di cui alle lettere c) e n) è pari al cento per cento, senza necessità di intervento di Confidi.