Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, ovvero al cento per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti concessi dalle banche o dagli intermediari finanziari non potranno essere impiegati a riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.