Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Pagamenti della P.A.)
1. Al fine di garantire la continuità delle imprese affidatarie di lavori e servizi pubblici, all'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 24, è aggiunto il seguente comma:
«3. Le stazioni appaltanti emettono lo stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni svolte alla data di entrata in vigore della presente legge entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla base di autodichiarazione dell'operatore economico che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno il 50 per cento della rata minima prevista dal contratto ed emettono nei successivi 5 giorni il certificato di pagamento a seguito della trasmissione della fattura inviata dall'operatore economico, in deroga ai termini e alle modalità di pagamento previsti nel contratto.»