Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
a) al termine del comma 698, aggiungere le parole: “Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D2 e per gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'attività termale, l'imposta sostitutiva è determinata nella misura dello 0,50 per cento”;
b) al termine del comma 699, aggiungere le parole: “Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D2 e per gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'attività termale, l'imposta sostitutiva è determinata nella misura dell'1 per cento”».