stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.01. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
   a) al termine del comma 698, aggiungere le parole: “Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D2 e per gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'attività termale, l'imposta sostitutiva è determinata nella misura dello 0,50 per cento”;
   b) al termine del comma 699, aggiungere le parole: “Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D2 e per gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'attività termale, l'imposta sostitutiva è determinata nella misura dell'1 per cento”.

  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».