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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.5. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
42.5.

  Al comma 2, sostituire le parole:, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con le seguenti: Per la gestione dell'emergenza da COVID-19, ciascuna regione e provincia autonoma è autorizzata a potenziare il sistema sanitario attraverso interventi d'urgenza, con l'obbligo di sottoporre, al termine della realizzazione degli stessi, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme impiegate. Gli interventi devono essere stati oggetto di richiesta di autorizzazione presentata al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 da parte dei soggetti attuatori delle regioni e province autonome in data antecedente al 6 aprile 2020. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, valutati i rendiconti ricevuti e il possesso dei requisiti descritti, provvede al rimborso delle spese sostenute e ritenute congrue nei limiti degli stanziamenti resisi disponibili anche con successivi provvedimenti.
  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sopprimere l'ultimo periodo.