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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.057. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
41.057.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità lavoratori stagionali trasporti)
   Ai lavoratori dipendenti stagionali delle imprese di trasporto costiero e per vie d'acqua interne di passeggeri, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi