Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
1. Limitatamente ai mesi di aprile e maggio 2020, per l'importo degli stipendi pagati dai datori di lavoro spetta una deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 40 per cento per un importo non superiore a 50.000 euro.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.