Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure di premialità)
1. All'articolo 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i dirigenti medici e sanitari impegnati a contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per tutto il periodo emergenziale, il valore economico dell'attività prestata in regime di straordinario, della indennità di guardia e reperibilità, notturna e festiva, è incrementato del 100 per cento rispetto a quanto definito nel CCNL in vigore. Allo stesso personale, e nel medesimo arco temporale, viene corrisposta una indennità di rischio biologico pari a euro 2000/mese. Gli oneri economici, quantificabili in 500 milioni di euro, sono a carico dei bilanci aziendali».