Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le misure di cui al comma 2 si applicano alle imprese che pur avendo esposizioni creditizie deteriorate procedono regolarmente all'adempimento di concordati preventivi, di cui all'articolo 61 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto e agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182-bis del citato regio decreto».
2. All'articolo 126, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. All'onere derivante dall'articolo 56, comma 4, valutato in 800 milioni di euro si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».