Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Disposizioni INAIL)
1. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infezione derivi dall'inadempimento del datore di lavoro al rispetto degli obblighi di sicurezza».