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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.060. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.060.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Detrazione per dispositivi di protezione individuale, prodotti per l'igienizzazione e guanti monouso)

  1. Dopo la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:
   « c-quater). Le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ovvero filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea S9/686/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.