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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.021. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.021.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali»;
    2) al comma 1:
   a) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni»;
   b) le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1o marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.»;
   c) è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Art. 30-ter.
(Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordata per ciascun mese.
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.