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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.0152. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.0152.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese che operano nel settore turistico e termale)

  1. Ai titolari di strutture turistico ricettive, alle imprese termali, alle guide e accompagnatori turistici, ai gestori di stabilimenti balneari e parchi divertimento, ai titolari di imprese di trasporto turistico con autobus e trasporto di linea commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, agli intermediari di tax free e ai titolari di pubblici esercizi che subiscano, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.