Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Credito d'imposta suite perdite da svalutazione a merce di magazzino)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto per l'anno 2020, in favore delle imprese con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dei valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.