Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Compensi spettanti per assistenza fiscale)
1. Nell'ambito del programma «Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro giorni dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al comma 1.