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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.028. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
24.028.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sostegno in materia di locazione di immobili)

  1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1o febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito a partire dalla stessa data, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito dei suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.