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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.027. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
24.027.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 56, comma 2, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
  2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.

ident. 24.013.