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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.87. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.87.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. È riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 alle previsioni di cui all'articolo 1 comma 732 della legge 28 dicembre 2019, n. 160. La misura si applica nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.