Dopo il comma 9 aggiungere il seguente
9-bis. Dopo l'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente:
«Art. 62-ter. – (Esonero dai versamenti in acconto per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni) – 1. I soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni sono esonerati dai versamenti in acconto, per l'anno 2020, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».