Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento ai pagamenti superiori a cinquemila euro effettuati, a qualunque titolo, nel periodo di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica non sono tenute a verificare, prima del pagamento, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.