Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis» e dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 600,» sono aggiunte le seguenti parole: «e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché relativi alte imposte dirette e indirette,»;
2) nella lettera c), le parole: «nel mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020»;
3) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
« c-bis) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020»;
b) al comma 4:
1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;
3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».