stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.024. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.024.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 67, comma 1, primo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole: «da parte degli uffici degli enti impostori» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
  2. Agli oneri derivanti dai presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.