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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.058. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.058.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno delle micro e piccole imprese per ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e per la rinegoziazione dei debiti bancari)

  1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle micro e piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che abbiano subito danni diretti o indiretti per effetto dell'epidemia COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, dell'importo massimo di 150.000 euro e della durata non superiore a dieci anni, finalizzati a far fronte a ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 29 febbraio 2020.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
  3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi, in convenzione, di una o più banche o intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, a cui riservare plafond di risorse secondo, i criteri definiti con il decreto di cui al comma 5.
  4. Le Regioni, le Camere di Commercio, le Associazioni di rappresentanza delle imprese e loro enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo di cui al comma 2, anche attraverso la creazione di specifiche sezioni settoriali e/o territoriali.
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di 500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.