Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Credito di imposta fiere).
1. All«articolo 1, comma 300, capoverso 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole:
«10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021».
2.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad Euro 40 milioni per il 2020 e 95 milioni per il 2021. si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.