Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, prevede la liquidazione del fondo della misura sociale straordinaria di cui, all'articolo 1, comma 121, della legge n. 205 del 2017 e all'articolo 1, comma 673, della legge n. 145 del 2018, riguardante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio del triennio 2018-2020.