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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0150. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.0150.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 567 del Codice di procedura civile è sempre prorogato fino a 6 mesi su istanza del debitore che rappresenti al Giudice quale giustificato motivo, le oggettive difficoltà riconducibili agli effetti della malattia COVID-19, di cui allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.
  2. Su istanza del debitore, il termine di proroga si applica anche all'ipotesi di Istanza di assegnazione di cui all'articolo 505 Cpc ed alle ipotesi di cui all'articolo 529 del Codice di procedura civile
  3. Se oggetto dell'espropriazione è l'immobile adibito a prima casa di abitazione del debitore esecutato o diritti reali di godimento su esso gravanti, il termine è sempre di 6 mesi.
  4. Dopo l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 530 Codice di procedura civile le operazioni di vendita possono essere sospese fino a 6 mesi su istanza del debitore che rappresenti oggettive e documentate difficoltà riconducibili ai motivi di cui al comma 1.