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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.09. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
11.09.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Proroga dei termini per finanziamenti di start-up e PMI innovative)
  1. Le start-up innovative cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione di cui al seguente comma 2, delle seguenti misure di sostegno in relazione all'epidemia da COVID-19:
   a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;
   b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;
   c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti (inclusi i canoni di leasing) a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.

  2. La comunicazione prevista dal comma 2 deve avere le caratteristiche indicate all'articolo 56, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.
  3. Alle operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 56, commi 6 e seguenti, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.».