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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.258. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
1.258.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. Nel caso in cui, entro 18 mesi dall'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente articolo, l'impresa finanziata venga dichiarata fallita e depositi domanda di concordato preventivo anche ai sensi dell'articolo 161 comma 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o stipuli un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto, purché lo stesso venga successivamente omologato, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) i finanziamenti erogati ai sensi del presente articolo sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del citato regio decreto n. 267 del 1942.
   b) i pagamenti e le garanzie concessi in esecuzione di tali finanziamenti sono esentati dalla revocatoria fallimentare, dalla revocatoria ordinaria e dai reati di bancarotta ai sensi dell'articolo 217-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942.

  14-ter. Nel caso in cui, entro 18 mesi dall'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente articolo, l'impresa finanziata rediga un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67 comma 3 lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i pagamenti e le garanzie concessi in esecuzione di tali finanziamenti sono esentati dalla revocatoria fallimentare, dalla revocatoria ordinaria e dai reati di bancarotta ai sensi dell'articolo n. 217-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942. Nell'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente comma e dal comma 14-bis la banca è esentata da responsabilità per abusiva concessione del credito salvo il caso di dolo o di colpa grave.