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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.166. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
1.166.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono le dilazioni, non Inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento dei crediti commerciali, concesse alle imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, la garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi.