Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 20 anni;
b) al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) per il rilascio della garanzia di cui al presente articolo non sono previste commissioni o costi;
c) al comma 2, sopprimere la lettera h);
d) al comma 6, lettera a), dopo le parole: la domanda di finanziamento garantita dallo Stato aggiungere le seguenti:, la quale non necessita di nessun'altra documentazione aggiuntiva per essere accolta e processata dai soggetti finanziatori;
e) al comma 14, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 5.000 milioni di euro, dopo le parole: Al relativo onere inserire le seguenti: di 1.000 milioni di euro, e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al restante onere di 4.000 di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.