Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
6-bis. Per i finanziamenti di cui al comma 6 il pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni ricevute per le medesime garanzie è a carico dello Stato.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 250 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.