Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nell'ambito dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati in esecuzione alla data del 23 febbraio 2020, tutti i termini di adempimento e di pagamento, sia intermedi che finali, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di 12 mesi, a discrezione della società concordante o ristrutturata. Parimenti si intendono prorogati di 12 mesi i termini di adempimento finali scadenti oltre tale ultima data.