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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.04. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
9.04.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

  «Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sovraindebitamento)
   1. All'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il comma 2 è sostituito con il seguente:
  “2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. La sospensione è sempre disposta qualora il sovraindebitamento sia causato da forza maggiore e trattasi di abitazione principale.”.
   2. All'articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4-ter è sostituito con il seguente:
  “4-ter. L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o dei piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4-quater.”.
   b) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:
  “4-quater. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-ter propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritenga che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano.”».

ident. 9.02.9.03.