Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazioni Responsabilità Civile Auto)
1. La validità delle assicurazioni Responsabilità Civile Auto attive alla data del 23 febbraio 2020 è prorogata di un dodicesimo a partire dalla data della scadenza naturale originariamente prevista, senza costo alcuno per gli assicurati.