Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Bonus vacanza)
1. Allo scopo di incentivare la ripresa del turismo, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le spese documentate sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto sul territorio dello Stato di servizi erogati da imprese turistico-ricettive, per le spese di viaggio, per ingressi a musei e monumenti, e per l'acquisto di servizi turistici spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 50.000 euro.