Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)
Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.