Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Azzeramento dette commissioni per operazioni di anticipo fatture)
1. L'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane S.p.A. e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono e applicano, entro il 31 maggio 2020, le regole generali per assicurare la gratuità delle operazioni di anticipo sulle fatture relative agli anni 2020 e 2021.