Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Svolgimento delle assemblee nelle società cooperative)
1. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020»;
b) al comma 2, dopo le parole «società cooperative» aggiungere le seguenti «le società di mutuo soccorso»;
c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 2 possono essere convocate e svolte le riunioni dell'organo amministrativo, del comitato esecutivo, dell'organo di controllo, dell'organismo di vigilanza e di ogni altro comitato interno della società.».