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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.06. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
5.06.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga della durata delle concessioni balneari)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 682 sono aggiunti i seguenti:
  «682-bis. Al fine di garantire la continuità nella tutela e nella custodia delle coste italiane affidate in concessione, i provvedimenti di anticipata occupazione di cui all'articolo 38 del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, rilasciati per la stagione balneare 2019 sono validi ed efficaci sino al 30 ottobre 2023, a condizione che il titolare del provvedimento di anticipata occupazione abbia depositato entro il 31 dicembre 2018 una istanza di rinnovo o di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e che il relativo procedimento amministrativo non si sia concluso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
   682-ter. Le subconcessioni di cui all'articolo 45-bis del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, vigenti alla data del 31 dicembre 2019, sono valide ed efficaci sino al 31 dicembre 2023, salvo diversa volontà del concessionario.».