Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misure per il rilancio del settore trasporto persone privato)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare, entro due mesi, uno o più decreti contenenti norme per il rilancio del settore trasporto di persone privato con i seguenti criteri direttivi:
a) standard minimi di sicurezza per i passeggeri, differenziati in base al rapporto percentuale tra la capienza effettiva del mezzo e capienza effettivamente autorizzata;
b) tariffa minima chilometrica garantita parametrata a titolo di compensazione per l'eventuale riduzione della capienza massima consentita per ciascuna tipologia di mezzo di trasporto;
c) procedure di controllo e sanzioni per le attività degli operatori comunitari ed extracomunitari che operano sul territorio nazionale in regime di libera concorrenza.