Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Per la gestione dell'emergenza da COVID-19, ciascuna Regione e provincia autonoma è autorizzata a potenziare il sistema sanitario attraverso interventi d'urgenza, con l'obbligo di sottoporre, al termine della realizzazione degli stessi, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme impiegate. Gli interventi devono essere stati oggetto di richiesta di autorizzazione presentata al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 da parte dei soggetti attuatori delle regioni e province autonome in data antecedente al 6 aprile 2020. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, valutati i rendiconti ricevuti e il possesso dei requisiti descritti, provvede al rimborso delle spese sostenute e ritenute congrue, nei limiti degli stanziamenti resisi disponibili anche con successivi provvedimenti».