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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.048. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
42.048.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Indennità a tutti i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

  1. A tutti liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, seppur iscritti a casse previdenziali private, a tutti i lavoratori autonomi titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti in tutti gli istituti previdenziali, nonché ai lavoratori autonomi titolari di partite IV attive alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 338, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 1.000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità per tutte le categorie sopra indicate è erogata, in via straordinaria, dall'INPS, previa domanda che sarà possibile inviare a mezzo pec anche tramite intermediari. L'INPS provvederà al monitoraggio e comunicherà i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Gli altri istituti previdenziali nonché le casse professionali invieranno, entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco di tutti gli iscritti alle proprie gestioni all'INPS che procederà, previa istanza, al versamento delle somme, nella modalità di cui al successivo comma 5.
  4. L'eventuale irregolarità del pagamento di contributi previdenziali o di tributi dei titolari di partite IVA non costituisce ragione di diniego del contributo una tantum, tenuto conto della eccezionalità, straordinarietà e scopo della misura in questione.
  5. Ai fini del versamento delle somme, l'INPS mette a disposizione un indirizzo PEC a cui presentare la domanda per ottenere il contributo economico di cui al presente articolo. Di tale indirizzo PEC, l'INPS darà diffusione tramite i mezzi di comunicazioni televisivi, radio e carta stampata, nonché sui social e sul proprio sito internet. Presentata la domanda da parte del richiedente, in proprio o a mezzo di intermediario, l'INPS verificherà l'iscrizione ad una gestione previdenziale e procederà all'accreditamento dell'importo nelle modalità richieste dall'interessato con la presentazione dell'istanza.
  6. Ove l'esigenza sanitaria dovesse protrarsi oltre il mese di marzo 2020, il contributo dovrà continuare ad essere erogato fino alla dichiarazione di revoca dell'emergenza, senza l'ulteriore necessità da parte degli interessati di presentare l'istanza.
  7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede tramiti i fondi strutturali europei che dovevano essere restituiti all'Unione europea, che ha espressamente dichiarato che verranno lasciati all'Italia