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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.045. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
42.045.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di congedi retribuiti)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal mese di marzo 2020 e per ciascuna mensilità, fino alla riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a venticinque giorni mensili, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari all'80 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari all'80 per cento di 1.365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai finì della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, all'80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto»;
   c) al comma 4, sostituire le parole: «totale complessivo di quindici giorni», con le seguenti: «totale di venticinque giorni mensili»;
   d) al comma 6, le parole: «, di età compresa tra i 12 e i 16 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di anni 16»;
   f) al comma 11, sostituire le parole «nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro» con le seguenti: «3.500 milioni di euro»;
   g) al comma 12, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 126», con le seguenti: «si provvede, quanto a 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126, quanto a 800 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 1.438,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».