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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.044. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
42.044.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Bonus per il sostegno alla genitorialità)

  1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono incrementate di 200 euro per ogni figlio minorenne a carico. Gli enti erogatori provvedono, a domanda, alla corresponsione del bonus di cui al presente articolo unitamente alle indennità medesime ovvero in via separata laddove queste ultime siano state già percepite dai relativi beneficiari.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 800 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 1.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni; sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.