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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.041. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
42.041.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di congedo retribuito perì genitori con figli con disabilità)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. il limite di età di cui ai commi 1 e 2 non si applica in riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.