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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.040. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
42.040.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Fondo per il sostegno delle persone anziane e con disabilità)

  1. Le regioni promuovono una ricognizione sistematica delle condizioni e dei bisogni delle persone anziane o con disabilità e avviano eventuali azioni di supporto nei loro confronti in forma diretta e indiretta, attivando i servizi sanitari e sociali anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare. Per le finalità di cui al presente comma è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto al tempestivo riparto fra le regioni delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo applicando i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo; pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.