stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.038. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
42.038.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità civile e assegno di invalidità civile)

  1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invalidità e di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l'importo della pensione e dell'assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di 300 euro mensili a decorrere dal 1o giugno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.350 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
   a) quanto a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
   b) quanto a 1.350 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.