Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. Gli enti controllati e/o vigilati dalle regioni e delle province autonome, che ricevono contributi dai predetti enti, possono per le ragioni di necessità ed urgenza legate all'emergenza epidemiologica COVID-19, essere autorizzati alla spesa con la presentazione ed approvazione del solo bilancio di previsione 2020.
2. Nella gestione i soggetti di cui comma 1 mantengono le regole contabili dell'armonizzazione contabile e principalmente il criterio della competenza finanziaria potenziata.