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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.031. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
42.031.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. Le regioni, al fine precipuo di contribuire all'avvio della ripresa economica conseguente alle azioni generali di fermo produttivo imposte dalle norme necessarie alla diffusione del virus COVID-19, possono realizzare un programma straordinario ed urgente di interventi nel settore dei lavori pubblici denominato «Mille cantieri per la ripresa».
  2. Il programma «Mille cantieri per la ripresa», consiste nella indizione di mille gare pubbliche per l'esecuzione di lavori nell'ambito territoriale della specifica regione che attiva il programma, con la partecipazione di imprese aventi sede da almeno un anno nel medesimo territorio regionale ove il programma deve essere realizzato.
  3. In via del tutto eccezionale e in parziale deroga alle vigenti norme sull'affidamento degli appalti pubblici, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio tra tutti coloro i quali abbiano presentato domanda solo di una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara ed alla esecuzione del contratto.
  4. Sul prezzo a base d'asta, verrà operato un ribasso fisso generalizzato del 12 per cento a carattere forfettario al fine di coprire gli imprevisti insorti nel corso dell'esecuzione dei lavori. In ogni caso, il costo per l'Amministrazione non può superare l'importo del finanziamento.
  5. L'impresa aggiudicataria non è ammessa a partecipare ai sorteggi successivi alla aggiudicazione fin tanto che non sia completata la rotazione tra tutti i richiedenti, dopo di che si riprende con un sorteggio nel quale sono inseriti tutti gli originari partecipanti fino ad esaurimento delle risorse e delle gare.
  6. Le regioni che intendono avviare il programma di interventi «Mille cantieri per la ripresa» determinano le risorse con cui finanziarlo e provvedono all'avviso pubblico. Entro 15 giorni dall'avviso, le amministrazioni comunali, i consorzi dei comuni e le aree metropolitane presentano all'Assessorato Regionale competente le proposte per la realizzazione di interventi ritenuti coerenti con le norme previste nel successivo comma del presente articolo.
  7. Le proposte ammissibili al finanziamento riguarderanno interventi di manutenzione ed adeguamento funzionale di beni già di proprietà delle Amministrazioni distinti per le seguenti azioni:
   a) azioni di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici;
   b) azioni di ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni altra attività finalizzata a rendere maggiormente fruibili e funzionali i beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio pubblico;
   c) azioni per la riqualificazione del territorio urbano e delle aree degradate, anche a fini di sicurezza sociale con particolare privilegio per le attività che contemplino interventi improntati a soluzioni eco-compatibili e di risparmio energetico;
   d) azioni finalizzate alla tutela, conservazione e gestione del patrimonio culturale, anche attraverso soluzioni di partenariato pubblico-privato.
   Ciascuna richiesta di finanziamento avrà un importo complessivo compreso tra 500 migliaia e 1.000 migliaia di euro.

  8. I comuni al di sotto di 5.000 abitanti possono presentare una sola proposta, i comuni con più di 5.000 abitanti tre proposte, i comuni capoluogo di provincia quattro proposte, ed infine le aree Metropolitane ed i consorzi dei comuni potranno presentare non più di 6 proposte accompagnate dallo studio di fattibilità.
  9. Non saranno prese in considerazione proposte che necessitino di acquisizione di aree mediante procedure espropriative o non conformi con il vigente strumento urbanistico.
  10. L'Assessorato competente, nei successivi quindici giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle proposte, redige il piano per il finanziamento dei progetti presentati dalle Amministrazioni con riferimento alle risorse disponibili, garantendo la par condicio tra tutte le Amministrazioni sulla base della ripartizione delle risorse deliberata dalla Giunta del Governo regionale.